
Se durante un viaggio all’estero, in Europa o in uno dei paesi del sistema Carta verde, ci si trovi coinvolti in un incidente stradale causato da un veicolo europeo, si può chiedere il risarcimento dei danni all’impresa di assicurazione del responsabile o al suo rappresentante in Italia. Ecco, passo dopo passo, come muoversi.
Siamo partiti con la nostra auto per le vacanze. Ma sulla strada, all’estero, un altro veicolo ci tampona. Come ottenere il risarcimento? Se l’incidente è avvenuto in un paese del See, il Sistema economico europeo (che comprende gli Stati membri dell’Unione europea più Liechtenstein, Islanda e Norvegia), in Svizzera, o in uno Stato che accetta la Carta verde, il sinistro si può benissimo gestire una volta tornati in Italia, attenendosi alla procedura europea recepita in Italia nel 2003.
Cos’è la Carta verde? Si tratta di un certificato internazionale di assicurazione che consente alla nostra auto di circolare in paesi esteri se si è in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rca dello Stato che si sta visitando. Se ne siamo sprovvisti, una volta giunti alla frontiera del Paese che intendiamo visitare, possiamo acquistare una polizza temporanea, che tuttavia è molto più costosa. La Carta verde non è necessaria per circolare nei paesi del See, in cui vige il principio di libera circolazione, e in Svizzera.
Gli italiani devono procurarsela (è bene farlo prima della partenza, richiedendola alla propria compagnia assicurativa) per guidare in una serie di nazioni (Albania, Andorra, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Russia). La carta verde è rilasciata dal proprio ufficio nazionale competente, il cosiddetto Bureau del paese d’immatricolazione del veicolo. In Italia è l’Uci, l’Ufficio centrale italiano con sede a Milano.
La procedura. La normativa europea, recepita in Italia nel 2003 con il D.Lgs.190/03 stabilisce che, se durante un viaggio all’estero in uno dei paesi del sistema carta verde, ci si trovi coinvolti in un incidente stradale, si possa chiedere il risarcimento danni all’assicurazione estera del responsabile del sinistro. A patto che entrambi i mezzi coinvolti siano immatricolati e assicurati in uno stato dello Spazio Economico Europeo. Oltre all’assicurazione, è possibile anche rivolgersi al rappresentante in Italia della compagnia straniera, il cosiddetto mandatario. Le compagnie, infatti, per legge sono tenute a nominarne uno in ogni Stato del See diverso da quello in cui hanno la propria sede legale. Ecco come comportarsi in caso di sinistro.
La constatazione amichevole. La prima cosa da fare, subito dopo l’incidente, è annotare i dati identificativi del mezzo che ci è venuto addosso (soprattutto il numero di targa) e possibilmente scattare una foto che attesti il danno subìto. Poi procedere con la con la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole, controllando la corrispondenza tra i campi del nostro modulo e quello del guidatore straniero che ci ha tamponato.
Contattiamo la Consap. Al nostro ritorno in Italia, per conoscere il nome dell’impresa assicuratrice estera e del mandatario con cui prendere contatti, possiamo rivolgerci al Centro d’informazione italiano della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa) […]
Tre mesi per studiare le carte. Consap raccoglierà le informazioni necessarie dal Centro d’informazione estero competente e ci risponderà, indicandoci il nome del mandatario cui dovremo rivolgerci ai fini della gestione e liquidazione del sinistro. A quel punto si potranno prendere contatti diretti con il mandatario, con il quale trattare il risarcimento. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, il referente estero avvierà la procedura ed entro tre mesi ci dovrà comunicare l’offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non doverci risarcire.

L’Organismo di indennizzo. Qualora l’assicurazione o il mandatario non formulino una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi, o l’assicuratore estero non abbia nominato un proprio mandatario in Italia, o il veicolo non sia stato identificato o non risulti assicurato, il danneggiato può presentare domanda di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano della Consap. Nell’istanza vanno indicate: data, ora e nazione in cui si è verificato il sinistro, targa del veicolo responsabile, Stato in cui quest’ultimo è stato immatricolato e copia del documento del danneggiato e del richiedente, se è una persona distinta dal danneggiato.
Il caso della Svizzera. La situazione è in parte diversa se l’incidente avviene in Svizzera o se la colpa è di un veicolo immatricolato e assicurato in questo paese. La Confederazione elvetica, infatti, non aderisce al See. Grazie a un accordo italo-svizzero è comunque possibile rivolgersi al Centro di informazione per conoscere il nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di assicurazione elvetica, ma non abbiamo la certezza che ci risponda. In questo caso la nomina del mandatario da parte della compagnia è facoltativa, né sussiste alcun obbligo per il mandatario in Italia, qualora ci fosse, di fornire una risposta motivata entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, né è possibile rivolgersi all’Organismo di indennizzo in mancanza di risposta motivata. Dovremo dunque contattare da soli la compagnia assicurativa.
Paesi extra See. Se infine siamo stati tamponati da un veicolo non immatricolato in un paese dello Spazio Economico Europeo, non possiamo ricorrere a questa procedura e perciò dovremo inviare la richiesta di risarcimento all’impresa assicurativa del veicolo estero responsabile o al Bureau del Paese in cui si è verificato l’incidente, come indicato dalla Carta verde, se è immatricolato in uno Stato diverso rispetto alla nazione in cui è accaduto il sinistro.
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